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Le offerte di eguale valore all’interno delle “ali” o a loro margine sono da considerarsi come “unica offerta”.

Il Tar dell’Umbria conferma la regola del “Blocco Unitario” .
Per cui, nel caso vi siano offerte con lo stesso ribasso nella fascia delle ali ( o a loro margine), devono essere conteggiati tutti i ribassi con conseguente possibile esclusione di un numero di offerte superiore alla percentuale del 10% delle offerte di maggiore o minore ribasso.

Il principio viene ribadito da Tar Umbria, Sez. I, 03/ 03/ 2020, n.138, che accoglie il ricorso di impresa che impugna l’aggiudicazione contestando l’erroneità del calcolo della soglia automatica di anomalia, effettuato dalla stazione appaltante in applicazione dell’art. 97 c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/16 nel testo modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 “sblocca cantieri”.
La ricorrente contesta l’errore della stazione appaltante, che ha individuato le offerte ricomprese nel “taglio delle ali” senza tener conto del criterio del “Blocco unitario”.
Applicando il criterio del “Blocco unitario”, la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria della gara.
Come detto, il Tar accoglie il ricorso ed annulla l’aggiudicazione.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza sull’abrogato art. 121 del D.P.R. 207/2010, il Tar stabilisce come essa debba applicarsi anche dopo lo “sblocca cantieri”.

L’art. 97 comma 2, lett a) del d.lgs. 50/16 nel testo modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 “sblocca cantieri” ha a sua volta stabilito “Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e il numero delle offerte ammesse e’ pari o superiore a quindici, la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu’ offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare”.
– Ritiene il Collegio che la suindicata norma, applicata dalla stazione appaltante per la gara di che trattasi, benché di portata letterale non identica al previgente combinato disposto di cui all’art. 86 c. 1, d.lgs. 163/2006 e art. 121, d.P.R. 207/2010, abbia contenuto e ratio del tutto analogo, nel solco di un principio quello del c.d. blocco unitario divenuto oramai di diritto vivente, si da non giustificare, in assenza di norma di inequivoco tenore diverso, il ricorso al diverso criterio c.d. assoluto immotivatamente seguito ….

di Roberto Donati