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Appalti e revisione dei prezzi

Appalti e revisione dei prezzi, l’affidatario deve fornire la prova degli eventi sopravvenuti e imprevedibili

L’ evento sopravvenuto e imprevedibile legittima la richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’ aggiudicatario. Il diritto alla revisione dei prezzi, infatti, inteso come diritto alla rinegoziazione degli stessi consegue alla sopravvenienza di fattori imprevedibili che hanno alterato l’ originario equilibrio sinallagmatico. È onere dell’ aggiudicatario compulsare la stazione appaltante rappresentando e documentando le proprie sopraggiunte necessità di aspirare ad un diverso bilanciamento delle reciproche posizioni economiche, che verranno valutate avuto riguardo alla comparazione con l’ interesse pubblico alla qualità della fornitura. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 7859/2019 .

Il caso Il caso si riferisce ad una gara di servizi. La ricorrente è risultata aggiudicataria di una procedura ad evidenza pubblica del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Alla scadenza del contratto l’ Amministrazione prorogava reiteratamente l’ affidamento originario, così che il servizio continuava ad essere effettuato dalla società senza soluzione di continuità. L’ affidataria in ragione di ciò chiedeva la revisione del corrispettivo. La Pa tuttavia non rispondeva alle istanze cosicché l’ impresa agiva in giudizio contro il silenzio serbato alle proprie richieste e per ottenere la modifica del prezzo contrattualizzato.

Ma il Giudice amministrativo territoriale rigettava il ricorso sostenendo che la natura eccezionale del rimedio, finalizzato a fronteggiare situazioni e criticità imprevedibili, lo rende ontologicamente incompatibile con la possibilità di rivedere le condizioni economiche dello stesso, per l’ intrinseca immodificabilità delle condizioni date, incorrendo al contrario nella elusione delle regole dell’ evidenza pubblica. Dello stesso avviso si è detto il Consiglio di Stato ribadendo l’ inammissibilità del gravame avverso il silenzio serbato dall’ Amministrazione sulle diffide della parte ritenendo non ricorrenti nella specie i requisiti perché possa operare l’ istituto, e giudicando l’ adeguamento richiesto dall’ impresa in larga misura come una contestazione ex post delle condizioni contrattuali.

La decisione A proposito dell’ istituto della revisione dei prezzi il Consiglio di Stato chiarisce chela determinazione viene effettuata dalla stazione appaltante all’ esito di un’ istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’ acquisizione di beni e servizi, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’ attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l’ esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’ Amministrazione nei confronti del privato contraente (in termini anche Consiglio di Stato, Sezione III, 9 gennaio 2017, n. 25).

Dal canto suo l’ operatore economico deve provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’ opera (non riconducibili alle mere oscillazioni dei prezzi al consumo determinati dall’ Istat). Tali non potendo essere la mera proroga del termine finale del contratto. Inoltre risultati del procedimento di revisione dei prezzi sono comunque espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo. La stazione appaltante, cioè, deve effettuare un bilanciamento tra l’ interesse dell’ aggiudicatario alla revisione e l’ interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.
Il Consiglio di Stato già in passato ha chiarito che «la finalità dell’ istituto è da un lato quella di salvaguardare l’ interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’ eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (si veda Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sezione V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall’ altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto» (si veda Consiglio di Stato, n. 25 del 2017).

fonte: Enti Locali e PA Giovanni F. Nicodemo