Responsabilità precontrattuale “da comportamento” della stazione appaltante. Implica il risarcimento all’Impresa!
Tar Campania, Napoli, Sez. III, 28/ 02/ 2020, n.939.
Significativa Sentenza del Tar Campania che ribadisce i principi in materia di responsabilità contrattuale delle stazioni appaltanti.
La controversia verteva sulla sussistenza della responsabilità precontrattuale connessa alla revoca della aggiudicazione in favore della ricorrente.
La revoca, intervenuta a distanza di circa due anni dall’aggiudicazione della gara, veniva motivata dalla non ammissione del progetto a finanziamento, sulla base delle decisioni della Regione .
La ricorrente espone come, dopo la conclusione della procedura di gara, non si addivenisse alla sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante ignorava i reiterati solleciti della ricorrente, che evidenziava di aver fatto affidamento sulla serietà della volontà della stazione appaltante di concludere la procedura di affidamento dell’appalto, e di aver sostenuto ingenti spese per la partecipazione alla gara e di aver rinunciato ad altre commesse pubbliche.
A seguito di diffida della ricorrente la stazione appaltante comunicava l’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione definitiva con la motivazione della mancanza di copertura finanziaria dell’opera, decretata dalla Regione .
Il ricorso dell’impresa è incentrato sul risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.
Tar Campania, Napoli, Sez. III, 28/ 02/ 2020, n.939 accoglie la domanda risarcitoria.
Il principio di buona fede è posto a presidio non solo dell’aspettativa della conclusione del contratto ma prima ancora, della correttezza e lealtà delle trattative poiché costituisce la misura dei poteri legittimamente esercitabili dalle parti, sia che operi come principio “atipico”, sia che risulti specificato da obblighi di protezione, non solo nei rapporti tra individui ma anche con organizzazioni complesse, quali la pubblica amministrazione, che rispettano procedure predeterminate. Ne consegue la configurabilità di una responsabilità di tipo pre-contrattuale per violazione di norme imperative che pongono “regole di condotta”, da osservarsi durante l’intero svolgimento della procedura di evidenza pubblica: le regole ‘di validità’ e ‘di condotta’ operano in quest’ottica su piani distinti, non essendo necessaria la violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precontrattuale, mentre l’inosservanza delle regole di condotta può non determinare l’invalidità delle procedure di affidamento.
L’applicabilità dei principi e delle regole privatistiche sulla responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) al rapporto tra pubblica amministrazione e privato si colloca nel processo di progressiva erosione dell’area di privilegio della p.a. e di attrazione di quest’ultima alla disciplina di diritto comune, nei limiti della compatibilità: in assenza di disciplina speciale ed in coerenza con l’istanza di uguaglianza, la soluzione viene ricerca nel diritto comune, con gli adattamenti necessari per rispettare la peculiarità dell’agire contrattuale della p.a..
Si tratta quindi di una responsabilità non da provvedimento ma da comportamento, in quanto l’art. 1337 c.c. pone in capo alla p.a. obblighi analoghi a quelli che gravano su un comune soggetto nel corso delle trattative precontrattuali. In proposito la Suprema Corte ha rilevato che la stessa va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c. ( cfr Cass. Sez. I , 12.7.2016 n. 14188).
L’ applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame conduce a configurare la responsabilità della xxxx in ragione del comportamento tenuto nella serie procedimentale , che ha condotto alla negativa conclusione della procedura di ammissione a finanziamento, cui era indiscutibilmente condizionata la esecuzione dell’appalto.
La negativa determinazione regionale, ancorché sopravvenuta e non prevedibile rispetto al momento della indizione della procedura di gara ed alla aggiudicazione in favore della odierna ricorrente, era tuttavia evitabile, attraverso la adozione di un comportamento improntato alla ordinaria diligenza della stazione appaltante.
La domanda risarcitoria viene accolta.
di Roberto Donati